Numero 4 - Lug - Ago 2021
Contratti agrari e affitto: tipo contrattuale e legge applicabile
1. – Il caso e il problema. La sentenza in commento affronta un problema di qualificazione del tipo contrattuale. Nel caso di specie, era stato sottoscritto un accordo avente ad oggetto l’utilizzo di un terreno ove insisteva un fabbricato precario in legno destinato alla vendita diretta di prodotti agricoli. L’oggetto del contendere riguardava la durata, contrattualmente convenuta in tre anni. Tuttavia, nella prospettazione del conduttore, al rapporto avrebbe dovuto applicarsi la disciplina di cui alla legge n. 203/1982, con conseguente applicazione del termine di quindici anni, essendo l’accordo stato stipulato da un imprenditore agricolo e avendo il terreno destinazione agricola. Diversamente, secondo il proprietario, la disciplina sull’affitto di fondo rustico non poteva trovare applicazione stante la mancanza del presupposto essenziale, costituito dalla coltivazione del terreno. La Corte d’appello di Firenze, appoggiandosi a una giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, condivide quest’ultima impostazione e riconduce la fattispecie alla locazione.
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