Numero 4 - Lug - Ago 2024
Costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo di proprietà. Dopo il quinquennio la plusvalenza non è reddito diverso
Come noto, ai sensi dell’art. 952 del codice civile, il proprietario del fondo può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Pertanto, la peculiarità del diritto di superficie è quella di mantenere distinta la proprietà della costruzione dalla proprietà del suolo.
Al di là degli aspetti civilistici, la costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento, quale quello di superficie, implica riflessi fiscale che sono stati oggetto di particolare attenzione oltre che da parte dell’Amministrazione finanziaria, occupandosi dell’imposizione sia diretta che indiretta, anche della Suprema Corte con pareri non sempre concordi.
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