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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 3 - Mag-Giu 2022

    Decreto giudiziale di trasferimento di compendio unico. Omessa richiesta della agevolazione in atto. A nulla rileva chiederla in un momento successivo

    Premesso che chi vuole usufruire di determinate agevolazioni fiscali (ad esempio: «acquisto prima casa») deve farne espressa richiesta in atto, l’indirizzo consolidato della Cassazione è quello per cui la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare altra agevolazione, nemmeno se richiesta in via subordinata già all’inizio, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenza dall’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.

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    Luigi Cenicola