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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2016

    Del giudice competente per il reclamo avverso un provvedimento cautelare pronunciato dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale

    1. La Sezione specializzata agraria della Corte d’appello di Venezia era adita con ricorso per la riassunzione di un reclamo cautelare, in forza del provvedimento con cui la corrispondente Sezione specializzata del Tribunale di Rovigo aveva declinato la propria competenza a decidere del reclamo avverso l’ordinanza di rigetto di un ricorso per sequestro giudiziario, individuando nella predetta Sezione della Corte d’appello il Collegio investito della decisione in forza del secondo comma dell’art. 669 terdecies c.p.c.
    Facendo riferimento ad alcuni precedenti della medesima Corte d’appello nonché a un risalente arresto della Consulta , l’ordinanza in commento dichiara l’inammissibilità del reclamo, individuando il Collegio competente «nella Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale adìto, ovviamente in diversa composizione (non potendovi far parte i giudici ed esperti che abbiano emesso l’ordinanza reclamata)».

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    Michele Megha