Numero 4 - Lug - Ago 2022
Eccedenza dei capi allevati e reddito d’impresa. Ricostruzione induttiva del reddito operata su movimentazioni bancarie
Ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) l’attività di allevamento di animali rientra nel reddito agrario e non è produttiva di altro reddito quando il terreno è potenzialmente idoneo a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. In questo caso, con apposito decreto ministeriale, è definito, per ciascuna specie animale, il numero dei capi che rientra nei limiti della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; a tale scopo sono previste specifiche tabelle.
Qualificare come «agrario» il reddito da allevamento non significa che debba necessariamente sussistere un rapporto di connessione con il fondo quanto piuttosto l’esistenza di un determinato rapporto tra fabbisogno di mangimi e potenzialità del terreno; è cioè sufficiente la semplice idoneità del terreno a produrre almeno un quarto del mangime occorrente a foraggiare gli animali a prescindere dal fatto che tale quantità venga effettivamente prodotta.
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