Numero 2 - Mar-Apr 2025
Esclusa tassazione agevolata dell’attività agricola in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
Come noto, l’art. 2135 c.c. distingue le attività agricole in «essenziali» (di cui al primo comma, così come esplicitate dal secondo comma) e per «connessione» (di cui al terzo comma).
Accanto, quindi, alle tradizionali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali la norma individua altre specificità, cioè altre tipologie di attività, denominate appunto «connesse» ed esercitate dall’imprenditore agricolo, che sono dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Leggi o scarica l’articolo completo >>