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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 2 - Mar-Apr 2016

    Escluso il carattere rurale dell’abitazione di un coltivatore diretto ubicata nel centro storico di una città

    In linea di principio, il fabbricato di abitazione, per essere considerato rurale, deve essere ubicato sul fondo cui è asservito in quanto pertinenza dello stesso.
    La storia insegna, invece, che gli insediamenti rurali, dapprima isolati, sono stati nel corso degli anni sempre più assorbiti nel tessuto cittadino, fino addirittura a divenire parte integrante del centro della vita sociale.
    Gli espropri dei terreni agricoli conseguenti all’espansionismo urbanistico hanno indotto gli agricoltori a ricercare altrove la terra sulla quale esercitare l’attività senza per questo rinunciare alla loro abita-zione «di città».
    In alcuni casi è stato possibile fare questo all’interno dello stesso Comune mentre in altri è stato ne-cessario ripiegare in Comuni limitrofi.
    Altre volte, invece, è stata la stessa conformazione del terreno ad impedire la realizzazione di fabbri-cati rurali sullo stesso terreno coltivato. Sono a tutti note ad esempio le colture a «terrazzo», realizzate in territori angusti e con parti scoscese. Per non tralasciare, inoltre, quelle situazioni assai frequenti in cui il terreno e la casa di abitazione si trovano divisi dal confine di due Comuni.

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    Luigi Cenicola