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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 5 - Sett - Ott 2021

    Il caso «Prosecco» e la tutela dei segni di qualità nel settore vitivinicolo

    1. Il fatto. La sentenza in esame scaturisce dal ricorso presentato dalla società tedesca Peter Herres Wein und Sektkellerei Gmbh S.r.l., produttrice e imbottigliatrice di spumanti e vini frizzanti, contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

    L’azienda in questione, a seguito dell’emanazione del «disciplinare Prosecco» con d.m. 17 luglio 2009, modificato dal d.m. 8 agosto 2019, presenta una richiesta alle resistenti volta ad ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, e del relativo imbottigliamento. Ciò in forza del combinato disposto degli artt. 5, comma 3, dell’Allegato Annesso 1 al «disciplinare Prosecco», e 6, ult. comma, regolamento n. 607/2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/2008 per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

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    Camilla Gernone