Numero 6 - Nov - Dic 2017
Il diritto di prelazione in caso di vendita di fondo rustico nel corso del giudizio di divisione
Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha aggiunto un ulteriore contributo all’interpretazione dell’art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, ampliando la casistica delle cause di esclusione del diritto di prelazione agraria.
Il secondo comma dell’art. 8 della citata legge stabilisce che la prelazione del coltivatore diretto, sia affittuario che proprietario a confine, non è consentita nei casi di «permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica». Secondo la Corte Suprema, per «vendita forzata» deve intendersi anche quella disposta dal giudice ex art. 788 c.p.c. nel giudizio di divisione, atteso che la volontà del legislatore è quella di escludere dalla prelazione agraria tutte le vendite che non siano frutto della libera determinazione del proprietario, ma necessitate da una previsione di legge, quale è appunto la vendita all’incanto dei beni oggetti di divisione giudiziale.
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