Numero 3 - Mag - Giu 2020
Il presupposto oggettivo della prelazione agraria: delimitazione del concetto di «fondo confinante»
Il Caso. La sentenza in commento si inserisce nel filone, che può ritenersi minoritario sul tema della prelazione e del riscatto agrario, che si occupa dell’aspetto «oggettivo» (individuazione delle caratteristiche del «fondo» in relazione al quale possano essere esercitati gli indicati diritti di prelazione e riscatto), concentrandosi la maggior parte del contenzioso sulla ricorrenza dei presupposti «soggettivi» per l’operatività degli indicati istituti.
La peculiarità del caso esaminato risiede nella individuazione del «fondo confinante» quando si tratta di più terreni per i quali deve essere verificato se ricorre l’ipotesi di un’unità poderale (nell’ambito della quale ogni terreno sia privo di propria autonomia coltivatrice), oppure un insieme di porzioni distinte e indipendenti.
La Cassazione con la sentenza in commento statuisce che in questa seconda ipotesi la prelazione può esercitarsi con esclusivo riferimento a quelle porzioni confinanti con il fondo del coltivatore diretto.
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