Numero 6 - Nov - Dic 2020
Il pubblico ministero nel processo d’appello degli usi civici (con riferimento al divieto d’impugnativa in cassazione)
Le riflessioni che seguono prendono spunto dall’ordinanza della Cass. Sez. II Civ. 9 marzo 2020, n. 6626, alla quale si fa riferimento per considerazioni sulle prerogative del pubblico ministero nel processo d’appello degli usi civici e in particolare sull’impugnativa in cassazione.
Il ricorso definito con l’ordinanza è stato proposto contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, Sez. spec. usi civici. Il giudizio si è svolto con l’intervento del pubblico ministero, come stabiliva il rito speciale prescritto dalla l. 10 luglio 1930, n. 1078 e come stabilisce, mutatis mutandis, il procedimento ordinario di cognizione vigente in materia dopo la conversione disposta dall’art. 33, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
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