Numero 4 - Lug - Ago 2026
In mancanza di attività agricola sul terreno l’impianto fotovoltaico va accatastato in D/1 e non in D/10 come strumentale rurale
La Corte di cassazione ha confermato che un impianto fotovoltaico può essere classificato come fabbricato rurale strumentale (categoria D/10) solo se la produzione di energia costituisce un’attività agricola connessa, effettivamente svolta in funzione prevalente dell’attività agricola dell’impresa. Nel caso esaminato, l’impianto, per caratteristiche strutturali e modalità di utilizzo, risultava destinato esclusivamente alla produzione di energia elettrica, senza che fosse dimostrato un collegamento funzionale con l’attività agricola. La Suprema Corte ha quindi ribadito che la produzione di energia, anche entro il limite di 200 kW, non assume automaticamente natura agricola, ma richiede l’impiego prevalente delle risorse aziendali e del fondo quale elemento essenziale dell’impresa agricola, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. In assenza di tali presupposti, è corretta la classificazione catastale dell’impianto nella categoria D/1 (opifici) e non nella categoria D/10.
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