Rivista on line bimestrale diretta da Fabrizio Di Marzio

Coordinamento redazionale Stefano Masini

Direttore responsabile Paola Mandrici

DIREZIONE SCIENTIFICA | COMITATO DEI REVISORI |  PROCEDURA DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA CODICE ETICO 

ISSN 2421 – 4132 ONLINE

MATERIE
  • Categorie
  • Numero 1 - Gen-Feb 2019

    Incendio della cosa locata e responsabilità dell’affittuario di fondo rustico

    È noto che le cause di responsabilità contrattuale indicate dall’art. 5 della legge n. 203/82, che danno luogo alla risoluzione del contratto agrario, non sono tassative, avendo l’elencazione delle ipotesi di grave inadempimento carattere solo esemplificativo. La norma – facendo riferimento alle violazioni «particolarmente» «in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione» – non collega infatti la risoluzione del contratto di affitto «esclusivamente» alle violazioni ivi elencate. Ogni comportamento del conduttore che si risolva in una gestione impropria del fondo, oggettivamente lesiva degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del concedente, può essere infatti causa di risoluzione del contratto, ex art. 1455 c.c., per grave inadempimento, ancorché esso non incida sull’ordinamento colturale del terreno e sul pagamento del canone.

     

    Leggi o scarica l’articolo completo >>

    Nicoletta Rauseo