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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 5 - Sett - Ott 2025

    La convalida di sfratto nell’affitto di fondo rustico dopo la Riforma Cartabia

    Con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (c.d. correttivo Riforma Cartabia) è stato modificato l’art. 658 c.p.c., in tema di intimazione di sfratto per morosità, il quale così recita al primo comma: «Il locatore può intimare al conduttore, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti».

    Che cosa ha inteso il legislatore, inserendo nel testo della norma il riferimento – oltre che all’affittuario di azienda – «all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono»? Vi era davvero necessità di estendere il procedimento di convalida di sfratto di cui al Capo II del Libro IV del codice di rito a figure che oggi non esistono più, come il mezzadro o il colono, retaggio di rapporti agrari associativi che la legge speciale agraria ha definitivamente abolito?

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    Nicoletta Rauseo