Numero 2 - Mar-Apr 2021
L’istituto della delega di funzioni nell’ambito del diritto ambientale
- – La vicenda processuale. Con la sentenza oggetto del presente elaborato la Suprema Corte di cassazione ha dichiarato infondato il ricorso formulato nell’interesse degli imputati avverso la pronuncia emessa in data 12 marzo 2019 dal Tribunale di Cuneo a carico di A.F. e M.C. in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 40, comma 2, c.p., 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione.
Gli imputati erano infatti stati ritenuti colpevoli in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della A.F.gru S.r.l. e in concorso con C.F., consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, a causa della accertata omessa vigilanza con riguardo al «corretto espletamento delle funzioni a quest’ultimo delegate».
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