Numero 3 - Mag - Giu 2020
Registrazione del marchio collettivo «aceto balsamico di Modena». La Cassazione esclude la facoltà del Consorzio di tutela di rimodulare l’elenco dei prodotti e servizi oggetto della classificazione internazionale di Nizza
Il caso oggetto del giudizio ed il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n.12848 del 14 maggio 2019. Con la sentenza n. 12848 del 14 maggio 2019 la Corte di cassazione è tornata ad affrontare delle rilevanti tematiche connesse alla registrazione dei marchi e a fornire utili indicazioni agli operatori sulla portata della Classificazione internazionale di Nizza.
La sentenza in commento è stata pronuncia in seguito al ricorso presentato dal Consorzio di tutela dell’aceto balsamico di Modena avverso il rifiuto espresso dalla Commissione dei ricorsi dell’Ufficio italiano brevetti e marchi nei confronti di una domanda di registrazione di un marchio collettivo con riferimento ai prodotti rivendicati con le diciture «aceto balsamico di Modena» e «condimenti all’aceto balsamico di Modena», in quanto prodotti non presenti, almeno con tali specificazioni, nella classe 30 della Classificazione di Nizza, quest’ultima comprendente, tra i vari generi merceologici, proprio quelli degli aceti e dei condimenti.
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