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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 6 - Nov - Dic 2016

    Retratto agrario e mancata chiamata in giudizio di tutti i litisconsorti necessari

    Con la sentenza in commento, la Corte Suprema è tornata ad occuparsi degli effetti della mancata chiamata in giudizio del comproprietario del fondo retrattato (coniuge) e dell’efficacia sanante, anche in senso sostanziale, del provvedimento del giudice che autorizza l’integrazione del contraddittorio in corso di causa. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Palermo aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario ed aveva rimesso gli atti al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti del coniuge dell’acquirente retrattato. All’esito dei due gradi di giudizio a contraddittorio pieno, la Corte d’appello di Palermo ha però ritenuto che l’evocazione in giudizio della moglie dell’acquirente, a distanza di otto anni dall’introduzione della lite, non avesse avuto «efficacia sanante della intervenuta decadenza dal diritto di proporre l’azione di retratto agrario».

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    Nicoletta Rauseo