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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 2 - Mar-Apr 2016

    Riconoscimento della qualifica di IAP da parte dell’INPS: in assenza della determinazione regionale non sussiste l’interesse ad agire avverso l’accertamento eseguito dall’Ente previdenziale

    La questione affrontata nella pronuncia in commento attiene alla possibilità di opporsi agli accertamenti ispettivi eseguiti dall’INPS, aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica di IAP, mediante un’azione di accertamento negativo.

    La vicenda trae origine da due accertamenti eseguiti dall’INPS a distanza di pochi anni, all’esito dei quali, veniva riconosciuta in capo alla ricorrente la qualifica di IAP con addebito dei relativi contributi[1]. La ricorrente, senza attendere l’emanazione di atti impositivi da parte dell’Ente previdenziale, con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, si opponeva ai suddetti verbali ispettivi mediante un’azione di accertamento negativo.

    [1] Ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004 «è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro». Il comma 2 così dispone: «Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476».

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    Paolo Giuseppe Vinella