Numero 1 - Nov-Dic 2015
Sul fallimento di società agricola cessata
Il caso di specie verte sulla questione della fallibilità di una società agricola che ha cessato l’attività di impresa, concedendo al contempo in affitto l’azienda. La Corte, rigettando il ricorso avverso la pronuncia di secondo grado, afferma, conformemente al giudizio di merito, la non fallibilità di una società agricola che, dismessa tale attività, non svolga alcuna attività imprenditoriale, non potendosi ravvisare esercizio dell’impresa né nella prestazione non professionale di garanzie né nell’affitto di azienda.
Nella correttezza della decisione, occorre ricordare gli indici di qualificazione dell’attività agricola e dell’attività commerciale.
A fronte di una definizione generale di imprenditore, contenuta nell’art. 2082 c.c., gli artt. 2135 e 2195 c.c. individuano, rispettivamente, l’imprenditore agricolo e l’imprenditore commerciale, fondandosi sull’oggetto delle attività svolte.
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