Numero 3 - Mag - Giu 2026
Trasferimento di azienda agricola mediante «patto di famiglia» al figlio del disponente con liquidazione di una somma alla sorella legittimaria non assegnataria
Il contributo analizza l’istituto del patto di famiglia (artt. 768 bis e ss. c.c.), introdotto dalla legge n. 55/2006, con particolare riguardo al suo regime fiscale agevolato e alla recente giurisprudenza di legittimità. Sul piano civilistico, il patto consente all’imprenditore di trasferire anticipatamente l’azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti, garantendo la continuità generazionale dell’impresa e prevenendo future liti successorie, con obbligo di liquidazione dei legittimari non assegnatari. Sul piano fiscale, i trasferimenti effettuati tramite tale strumento beneficiano dell’esenzione dall’imposta di donazione e dalle imposte ipotecaria e catastale – oggi disciplinate dal d.lgs. n. 123/2025 – a condizione che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni. L’applicabilità dell’istituto alle aziende agricole è confermata dall’ordinanza della Suprema Corte n. 6612 del 19 marzo 2026. In tale pronuncia la Corte ribadisce, inoltre, il consolidato orientamento secondo cui la liquidazione corrisposta dal beneficiario ai legittimari non assegnatari, pur esclusa dall’esenzione, va tassata applicando l’aliquota e la franchigia riferite al rapporto di parentela tra il disponente e il legittimario non assegnatario – e non tra assegnatario e legittimario – ai sensi dell’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990.
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