Numero 6 - Nov - Dic 2020
Acquisto agevolato di terreni agricoli e affitto a terzi con clausola contrattuale a effetto retroattivo
Per espressa previsione normativa nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. A stabilirlo è l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, riguardante i poteri delle Commissioni tributarie, che anche dopo la riforma, avvenuta con il d.lgs. n. 156/2015, ha conservato immutato tale principio così normato. Pertanto, in sede contenziosa, i giudici di primo e secondo grado risolvono le controversie sulla base di prove documentali scritte e non testimoniali.
Questo perché le vertenze tributarie hanno essenzialmente contenuti economici, collegate ad atti o negozi giuridici, e si basano su documentazioni scritte (compravendite, dichiarazioni fiscali delle varie imposte, fatturazioni, donazioni etc.) che sono prodotte e utilizzate dalle parti in causa per la soluzione della loro disputa; la stessa imposta di registro è tradizionalmente definita come «imposta d’atto» a significare proprio che è riferibile ad un atto o negozio giuridico normalmente documentato in forma scritta.
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