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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 4 - Lug - Ago 2019

    Acquisto di terreno utilizzato per attività estrattiva. Se ristrutturato e livellato competono le agevolazioni p.p.c.

    La Cassazione, ha più volte chiarito che l’area adibita «ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico (…) induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile (…). Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’ICI e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale».

    La giurisprudenza è, quindi, concorde nel ritenere che le «cave», così qualificate dagli strumenti urbanistici, sono riconducibili alle aree edificabili. A tale riguardo, si fa presente che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.l. n. 223/2006 (noto come decreto Bersani Visco) «un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo»; criterio valido non solo ai fini IMU (che ha sostituito l’ICI, ex d.lgs. n. 504/1992) ma applicabile anche all’IVA (d.p.r. n. 633/1972) e all’imposta di registro (d.p.r. n. 131/1986).

     

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    Luigi Cenicola