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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Nov-Dic 2015

    Allevamento di animali e coltivazione della terra: l’art. 2135 c.c. interpretato dalla giurisprudenza

    Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, chiamato a pronunciarsi in un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, ha respinto l’eccezione, sollevata dall’intimato, di incompetenza del giudice ordinario in favore della Sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, ritenendo che il contratto di locazione intercorso tra le parti per l’esercizio dell’attività di allevamento di suini dovesse considerarsi contratto di affitto di azienda (commerciale) e non anche contratto di affitto di fondo rustico. Nel disattendere le tesi del resistente circa la natura agraria del rapporto, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia – affermando la propria competenza a decidere sulla domanda – ha ravvisato che, nel caso di specie, mancava del tutto il requisito indispensabile per la configurabilità del contratto agrario, ossia la coltivazione del fondo. Il giudice unico del Tribunale di Reggio Emilia ha aderito all’orientamento dominante, seppure un po’ datato, della Corte Suprema , secondo cui il governo e l’allevamento del bestiame devono sempre essere associati all’attività di coltivazione del fondo, atteso che, per connotare l’agrarietà di un’attività, è indispensabile la coltivazione del fondo, pur in concorso con l’allevamento di animali.

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    Nicoletta Rauseo