Numero 6 - Nov - Dic 2022
Assenza nello statuto di una società semplice del requisito circa l’esercizio esclusivo delle attività agricole. Impossibilità di usufruire dell’esenzione IMU
Come noto, l’ICI è stata in vigore fino al 2011 quando è subentrata l’imposta municipale propria (IMU) che ha comunque confermato alcune disposizioni del d.lgs. n. 504/1992. In particolare, l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, richiamandosi a quanto disposto dall’art. 2 del citato d.lgs. n. 504/1992, dispone che «non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali». A tale riguardo, per «terreno agricolo» si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.
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