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  • Numero 6 - Nov - Dic 2020

    Contratto di soccida. Valore delle rimanenze finali

    Con la sentenza n. 18842/2020, in epigrafe, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su di una controversia, sorta tra una società agricola s.r.l. e l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riguardante un contratto di soccida. Prima di entrare nel merito del contenzioso sembra opportuno fare un richiamo alle norme civilistiche di riferimento nonché ai chiarimenti forniti in proposito dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale.

    Come noto, il contratto di soccida è disciplinato dall’art. 2170 c.c. e si realizza quando un soggetto, denominato «soccidante», si associa con altro soggetto, definito «soccidario», al fine di allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame nonché espletare le attività connesse per ripartirne poi l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

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    Luigi Cenicola