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  • Numero 2 - Mar-Apr 2016

    Decade dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni montani la società i cui soci non sono imprenditori agricoli

    Le disposizioni della legge n. 604/1954, recante agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina, hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2009, per effetto della proroga prevista dall’art. 2, comma 8, della legge n. 203/2008. Sono state ulteriormente differite al 31 dicembre 2010 dall’art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194/2009 e, infine, confermate dall’art. 1, comma 609, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

    L’attuale disciplina è del tutto autonoma rispetto alla precedente legge n. 604/1954 in quanto sono mutati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il conseguimento delle medesime agevolazioni.

    Non trovano, invece, più riscontro le agevolazioni previste dall’art. 9 del d.p.r. n. 601/1973 per l’acquisto di fondi rustici in territori montani fatti a scopo di arrotondamento e accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate, per effetto dell’abrogazione di alcune leggi speciali, operata dall’art. 10 del d.lgs. n. 23/2011 e dall’art. 1, comma 609, della legge n. 147/2013 (di stabilità per l’anno 2014), conseguente alla revisione delle aliquote dell’imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari (art. 1, tariffa, parte I, del d.p.r. n. 131/1986).

    A decorre dall’anno 2014, non possono essere più invocate le agevolazioni riguardanti:

    – la costituzione del compendio unico nei territori delle comunità montane (art. 5 bis, della legge n. 97/1994);

    – la costituzione del compendio unico in territori diversi dalle zone montane (combinato disposto dell’art. 5 bis della legge n. 97/1994 e art. 5 bis del d.lgs. n. 228/2001);

    – l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali [art. 7, comma 4, lett. b) della legge n. 984/1977];

    – l’imprenditoria agricola giovanile (art. 14, comma 5, della legge n. 441/1998).

    Essendo venute meno le agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di registro, dalle suddette leggi speciali, l’acquirente dei terreni agricoli (CD o IAP) in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed iscritto nella relativa gestione previdenziale potrà usufruire comunque delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194/2009 in materia di piccola proprietà contadina. In caso contrario si applicherà l’aliquota più elevata dell’imposta di registro nella misura del 15 per cento (con un minimo di 1.000 euro).

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    Luigi Cenicola