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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 6 - Nov - Dic 2021

    Detraibilità dei costi di ristrutturazione di un immobile destinato ad agriturismo

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 6618 del 10 marzo 2021, in epigrafe, è tornata nuovamente ad occuparsi della detraibilità, ai fini IVA, delle spese sostenute dall’impresa agricola per la ristrutturazione di un fabbricato rurale; nello specifico un immobile destinato allo svolgimento dell’attività di agriturismo. Nel caso di specie l’azienda in questione svolgeva sia l’attività di coltivazione del fondo che quella agrituristica per cui, a giudizio dell’ufficio, i costi sostenuti per l’acquisto di beni e servizi destinati allo svolgimento dell’attività di agriturismo non potevano essere imputati all’attività agricola in base al principio di «inerenza», posto che l’interessata aveva optato per il regime forfetario per l’agriturismo, cosicché non era detraibile l’IVA e parimenti dedotti i costi ai fini IRAP.

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    Luigi Cenicola