Numero 2 - Mar-Apr 2021
Fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni È sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno)
Nel rapporto pertinenziale, il collegamento tra la res principale e quella accessoria è preso in considerazione dalla legge non già come connessione materiale bensì come relazione economico-giuridica in un rapporto di complementarità funzionale: più propriamente, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale, è necessaria la presenza sia del requisito soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare l’uno al servizio o all’ornamento dell’altro, sia di quello oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due cespiti, con la precisazione che il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale, e non (o almeno non solo) al proprietario dello stesso.
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