Numero 4 - Lug - Ago 2020
Fondo rustico. Stesse agevolazioni per terreni e pertinenze
La nozione di pertinenza è fornita in via principale dal codice civile e in particolare all’art. 817 il quale stabilisce che «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima». Affinché si realizzi il vincolo pertinenziale è necessario che sussistano congiuntamente due requisiti:
– uno soggettivo, fondato sulla volontà manifesta del proprietario della cosa principale, o di colui che è titolare di un diritto reale sulla stessa, di destinare durevolmente la cosa accessoria a servizio ed ornamento del bene principale;
– l’altro oggettivo, consistente nel rapporto funzionale che deve intercorrere tra il bene principale e quello accessorio.
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