Numero 3 - Mag - Giu 2021
IAP. Requisiti distinti da Regione a Regione
Coltivatore diretto e IAP costituiscono qualifiche professionali riconducibili al genus dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile ed il possesso di tali qualifiche costituisce il presupposto soggettivo per usufruire di determinate agevolazioni fiscali che la legge riserva ad essi.
Per quanto accomunate dall’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, le due figure soggettive si differenziano in ragione del rapporto che hanno con il fondo, la sua conduzione e l’organizzazione del lavoro. Più propriamente, se per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto è richiesto che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo con il lavoro proprio o della sua famiglia, viceversa per l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è necessario che il medesimo dedichi alle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
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