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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 6 - Nov - Dic 2019

    Il diritto di prelazione del confinante e gli ostacoli infiniti nel suo esercizio

    1. Premessa. La sentenza in commento analizza diverse problematiche connesse all’esercizio del diritto di prelazione, esercizio – è opportuno ricordarlo – pieno di insidie per il coltivatore, complice la lacunosità delle norme, che non disciplinano alcuni aspetti del procedimento che l’avente diritto deve osservare, onde non incorrere nelle decadenze di legge.

    Nella fattispecie in esame, una proprietaria confinante aveva esercitato il diritto di prelazione in seguito alla trasmissione di un preliminare di compravendita stipulato «per sé e per persona da nominare» ed aveva avviato presso l’Ispettorato per l’agricoltura le procedure per la concessione di mutuo agevolato, informandone i promittenti venditori. Avvenuta la vendita a favore dei terzi promissari acquirenti, la confinante aveva esperito azione di riscatto, lamentando la lesione del proprio diritto, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 590/1965 e dell’art. 7 della legge n. 817/1971. Rigettata in primo grado la domanda di retratto per assenza dei presupposti richiesti dalla legge, la Corte d’appello aveva riformato la decisione di prime cure ed accolto la domanda di retratto, ritenendo sussistenti i relativi requisiti. In esito al ricorso per cassazione, la Corte Suprema ha annullato la sentenza di secondo grado e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di retratto per una pluralità di ragioni, di cui è utile dare conto nel presente commento.

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    Nicoletta Rauseo