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  • Numero 3 - Mag-Giu 2024

    Il «silenzio» nella Conferenza dei servizi nella procedura di incompatibilità dell’uso civico con l’opera pubblica sulla terra da esso gravata

    Nel mio scritto precedente sull’art. 12 ter della l. 29 aprile 2024, n. 56 pubblicato su questa Rivista ho detto dei miei dubbi sulla legittimità di quella disposizione. Ora vorrei aggiungere alcune ulteriori riflessioni.

    1. – L’istituto del silenzio-assenso trova la disciplina nella direttiva 2006/123 del 13 dicembre 2006 del Parlamento e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno. Essa stabilisce il principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine da esse non rispettato. Infatti, l’art. 13, dopo le giustificazioni espresse dai ‘considerando’ 39 e 43, e dopo i suoi paragrafi 1 e 3 secondo cui le procedure sono «tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata [rispettivamente] con obiettività e imparzialità» e «con la massima sollecitudine entro un termine ragionevole prestabilito», dispone al suo par. 4 che «in mancanza di risposta (…) l’autorizzazione si considera rilasciata», potendo però «essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi».

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    Alberto Germanò