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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 6 - Nov - Dic 2019

    Imposta di registro con aliquota all’8 per cento per la costituzione di servitù su un fondo agricolo

    La servitù prediale è un diritto reale di godimento su cosa altrui. Ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù prediale, riferibile cioè al fondo rustico, consiste nel peso imposto sopra un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante), appartenente ad altro proprietario. Perché questo avvenga è, quindi, necessaria la presenza di due requisiti, quali:

    – la presenza di due fondi legati da un rapporto di vicinanza (anche se non necessariamente confinanti) tale da consentire l’esercizio del diritto relativo;

    – l’obiettiva utilità che un fondo può trarre dalla limitazione imposta al fondo vicino. Il riferimento al «diverso proprietario» si riferisce al principio per il quale il proprietario di due fondi vicini non può costituirla a favore dell’uno e a carico dell’altro.

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    Luigi Cenicola