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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2020

    La nozione di produttore (giuridico) dei rifiuti in bilico tra committente e appaltatore. I chiarimenti della Suprema Corte

    1. Premessa. Nel caso di rifiuti generati da lavori o servizi affidati in appalto chi è il soggetto qualificabile come produttore (iniziale) di tali scarti ex art. 183, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: il committente o l’appaltatore? O, detto in altri termini, chi tra committente e appaltatore assume una posizione di garanzia rispetto alle modalità di gestione di tali rifiuti e deve rispondere di eventuali casi di illecito trasporto/deposito/smaltimento degli stessi?

    Sulla questione, già affrontata in precedenti occasioni dalla Suprema Corte, è tornata a pronunciarsi la III Sezione penale della Cassazione con la recente sentenza del 13 gennaio scorso, n. 847. In particolare – nel valutare la legittimità (del rigetto di una richiesta di revoca) di un sequestro preventivo di un’area adibita a discarica abusiva – la Corte ha avuto modo di soffermarsi anche sulla nozione di produttore di rifiuti nei casi di appalto, enucleando un’utile casistica esemplificativa delle varie ipotesi di imputabilità soggettiva – tra committente e appaltatore – della produzione dei rifiuti.

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    Alfredo Scialò