Numero 6 - Nov - Dic 2021
L’abitazione con caratteristiche di lusso non può essere rurale. A nulla vale il richiamo alla disciplina dei fabbricati strumentali
Con l’ordinanza n. 30078 del 26 ottobre 2021, in epigrafe, la Cassazione ha rigettato la pretesa di una società agricola, la quale aveva chiesto il riconoscimento della ruralità di un’abitazione, presumibilmente utilizzata da uno dei soci, in quanto aveva una superficie superiore ai 240 mq. per cui era da considerarsi come una «casa di lusso» e, quindi, priva dei requisiti di ruralità.
Fin qui nulla da eccepire. Come noto, l’art. 9, comma 3, lett. e) del d.l. n. 557/1993, prevede che i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile) ed A/8 (abitazione in villa), ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (in materia di edilizia abitativa), non possono essere riconosciuti come rurali.
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