Rivista on line bimestrale diretta da Fabrizio Di Marzio

Coordinamento redazionale Stefano Masini

Direttore responsabile Paola Mandrici

DIREZIONE SCIENTIFICA | COMITATO DEI REVISORI |  PROCEDURA DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA CODICE ETICO 

ISSN 2421 – 4132 ONLINE

MATERIE
  • Categorie
  • Numero 1 - Gen-Feb 2020

    L’affitto di una porzione del compendio unico comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali solo se determina la formazione di una superficie inferiore a quella minima

    Il compendio unico è definito come l’estensione di terreno necessaria a raggiungere il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti dell’Unione europea n. 1257 e n. 1260 del 1999, ma le singole Regioni possono stabilire una diversa definizione di compendio unico. La legge prevede espressamente che i terreni agricoli costituiti in compendio unico possono essere anche non confinanti, purché siano funzionali all’esercizio dell’impresa agricola.

    Questa agevolazione era stata introdotta dalla legge di riforma dell’impresa agricola. A tal scopo, l’art. 5 bis della legge n. 97/1994 prevedeva l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere per i trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli, situati nei territori delle comunità montane, effettuati a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) che si impegnavano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. L’esenzione era estesa alle relative pertinenze, costituite dai fabbricati rurali. I suddetti immobili, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile, erano considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non potevano essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

    Leggi o scarica l’articolo completo >>

    Luigi Cenicola