Numero 2 - Mar-Apr 2021
Le risposte della Cassazione ai rapporti tra gli artt. 255 e 256, d.lgs. 152/2006 e i problemi irrisolti
Con la sentenza n. 6149 del 17 febbraio 2021, la III Sez. Pen. della Suprema Corte di cassazione, ha avuto modo di pronunciarsi sui rapporti intercorrenti tra l’art. 255, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e l’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., rispettivamente fattispecie di illecito amministrativo e penale previste a tutela del bene giuridico ambientale.
Innanzi alla Cassazione veniva impugnata la sentenza del 25 ottobre 2018, con cui il Tribunale di Lecce condannava V.M. alla pena pecuniaria di euro tremila di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 cit., così qualificando lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi nel fondo di un terzo soggetto. Si può premettere che l’art. 256, comma 1, testé citato prevede un trattamento sanzionatorio alternativamente dell’arresto o dell’ammenda, nei confronti di ciascun soggetto che compia «l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione».
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