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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 1 - Gen-Feb 2016

    L’imprenditore agricolo professionale non ha il diritto di prelazione nell’acquisto di fondi rustici

    Con la sentenza in commento, la Corte Suprema ha affrontato per la prima volta la questione se il diritto di prelazione o riscatto, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi rustici, spetti o meno all’imprenditore agricolo a titolo principale (oggi imprenditore agricolo professionale – IAP). Nel caso portato all’esame della Corte, il proprietario di un terreno confinante con quello oggetto di compravendita aveva dedotto di essere imprenditore agricolo a titolo principale, dedicando egli alla conduzione della propria azienda oltre i due terzi del proprio tempo di lavoro ed un ricavo di oltre due terzi del proprio reddito da impresa . Soccombente nei due gradi di giudizio, il retraente ha impugnato in sede di legittimità la sentenza di appello, sostenendo che l’art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 avesse esteso l’operatività del diritto di riscatto, di cui alla legge 590 del 1965 ed alla legge n. 817 del 1971, anche alla figura professionale dell’imprenditore agricolo a titolo principale. Secondo il ricorrente, nella specie, doveva farsi riferimento al criterio introdotto con l’art. 7 del citato d.lgs. n. 228 del 2001, norma con la quale il legislatore, nel dirimere il conflitto tra più confinanti in caso di prelazione agraria, ha inserito, quale criterio preferenziale per la scelta dell’avente diritto, nell’ordine, «la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate, ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999». Di qui – a parere del ricorrente – l’evidente intento del legislatore di annoverare anche l’imprenditore agricolo a titolo principale tra gli aventi diritto di prelazione.

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    Nicoletta Rauseo