Numero 2 - Mar-Apr 2016
Non decade dalle agevolazioni fiscali il coltivatore diretto che affitta il proprio fondo ad una società agricola di cui è socio
Le agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina, originariamente contenute nella legge n. 604/1954, sono state nel corso degli anni più volte prorogate e hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2009, per effetto della proroga prevista dall’art. 2, comma 8, della legge n. 203/2008.
Al fine di assicurare la permanenza delle stesse, con l’art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, è stato disposto che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28 febbraio 2010) e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento».
Successivamente, sono state confermate dall’art. 1, comma 609, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
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