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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 3 - Mag - Giu 2020

    Omessa indicazione delle agevolazioni a favore di IAP. Rettifica del decreto di espropriazione forzata immobiliare

    Il contribuente che ha versato l’imposta di registro o altre imposte oltre il dovuto ha diritto a richiedere il rimborso. In tal senso, l’art. 77 del d.p.r. n. 131/1986 (Testo unico imposta di registro – T.U.R.) prevede – similmente a quanto disposto dall’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973 in tema di imposte sui redditi – che il rimborso dell’imposta (di registro), della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

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    Luigi Cenicola