Numero 5 - Sett - Ott 2020
Per il tributo consortile non è sufficiente accertare la presenza dei beni nel perimetro di contribuenza
Per «contributo» si intende quel prelievo coattivo di ricchezza effettuato nei confronti di coloro che traggono un beneficio individuale da opere o servizi di rilevanza generale; serve, quindi, a finanziare opere o servizi di pubblica utilità. Si colloca sostanzialmente a metà fra le tasse e le imposte e assume valenza fiscale in quanto fa gravare sul beneficiario una parte del costo del servizio o dell’opera. A tale scopo, il legislatore, con l’art. 12 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per l’anno 2002), ha demandato alla giurisdizione tributaria anche le controversie riguardanti i contributi compresi quelli destinati ai Consorzi di bonifica i cui destinatari sono, in massima parte, i titolari di fondi agricoli (coltivatori diretti e IAP).
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