Numero 5 - Sett - Ott 2021
Registrazione contratto di affitto agrario. Interpretazione dell’atto
La legge n. 203/1982, recante norme sui contratti agrari, è finalizzata ad assicurare la continuità della coltivazione e conduzione del fondo, prevedendo una durata contrattuale non inferiore a quindici anni e non superiore a trenta in caso di stipula senza assistenza sindacale delle parti.
L’arco temporale di quindici anni, ritenuto «minimo» ai fini della durata del contratto di affitto agrario, risponde alla necessità, rispetto alle altre locazioni immobiliari più brevi, di poter organizzare l’attività sulla base previsionale degli ammortamenti dei fattori della produzione. La coltivazione del terreno agricolo è condizionata da varie fasi (semina, raccolta dei prodotti, ed altro) che implicano ovviamente un’adeguata programmazione da parte del conduttore del fondo.
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