Numero 5 - Sett - Ott 2020
Ristrutturazione di fabbricato rurale. Inerenza dei costi e detraibilità IVA
La Cassazione, con l’ordinanza n. 15259/2020 in epigrafe, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da una società semplice agricola ritenendo che l’IVA, originariamente chiesta a rimborso, non era detraibile per difetto del necessario requisito dell’inerenza all’attività d’impresa. Nello specifico, si trattava della ristrutturazione (o trasformazione) di un fabbricato di civile abitazione, censito catastalmente nella categoria catastale A/3 (abitazione di tipo economico), detenuto in affitto dalla medesima e destinato, nelle intenzioni, a stabile residenza dei dipendenti operanti nell’azienda agricola. La motivazione è stata quella di ritenere tale intervento non inerente all’attività dell’impresa in ragione anche del fatto che la destinazione non era stata adeguatamente provata con apposita documentazione. In ogni caso, ha affermato la Corte, «solo il proprietario del bene è legittimato a portare in deduzione il costo e detrarre l’IVA relativa alle spese sostenute», essendo irrilevante la volontà della società di procedere all’acquisto dello stesso.
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