Numero 6 - Nov - Dic 2023
Terreni in zona E inseriti nel PRAE e autorizzati dal Comune per fini estrattivi. Ai fini ICI sono aree edificabili
Con l’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 504/1992 erano individuati i criteri per accertare, ai fini ICI, se un suolo dovesse qualificarsi come area fabbricabile ovvero come terreno agricolo. In base alle citate disposizioni, «per terreno agricolo» si intendeva il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse) mentre «per area fabbricabile», si intendeva «l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi».
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