Numero 3 - Mag - Giu 2019
Terreni non fabbricabili. Agevolazioni ICI in base al lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, il presupposto impositivo dell’IMU (imposta municipale propria) è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. La norma ribadisce quanto già disposto dall’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, in materia di ICI, per cui:
– per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
– per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
– per terreno agricolo, infine, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.
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