Numero 6 - Nov - Dic 2019
Attività di catering esercitata fuori dell’azienda agricola. Non è attività agricola
L’art. 1 della legge n. 730/1985 delineava le finalità dell’agriturismo, quale forma di sostegno all’agricoltura, da attuarsi mediante l’adozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.
La citata normativa è stata abrogata e sostituita dalla legge n. 96/2006 la quale, all’art. 2, fornisce la definizione di «attività agrituristiche» intendendosi per tali quelle dirette alla ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
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