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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 2 - Mar-Apr 2023

    Fabbricato rurale accatastato come abitativo. Utilizzato anche per finalità strumentali agricole

    Continua il confronto fra l’Amministrazione finanziaria e la Cassazione in merito alla perdurante questione riguardante il riconoscimento della ruralità per quelle abitazioni, utilizzate da soggetti qualificati (coltivatori di retti o IAP), la cui superficie eccede i 240 mq.; un contenzioso che non cenna ad esaurirsi in ragione della diversa lettura ed interpretazione che le parti intendono attribuire alla normativa di riferimento ed in particolare a quanto disposto dall’art. 9, comma 3, lett. e) del d.l. n. 557/1993.

    La disposizione, da ultimo citata, sembra essere alquanto chiara poiché disconosce la ruralità a quei fabbricati ad uso abitativo che presentano le caratteristiche proprie delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (abitazioni in ville), ovvero quelle caratteristiche di lusso contemplate dal d.m. 2 agosto 1969, recante disposizioni in materia di edilizia abitativa, adottato in attuazione dell’art. 13 della legge n. 408/1949.

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    Luigi Cenicola