Numero 2 - Mar-Apr 2023
Il subentro nel contratto di affitto ai sensi dell’art. 4 bis della legge n. 203 del 1982
Con la sentenza in commento, la Corte d’appello di Bologna ha affermato il diritto al subentro dell’originario affittuario nel nuovo contratto di affitto di fondo rustico, ai sensi dell’art. 4 bis della legge n. 203/1982, ritenendo irrilevante nella fattispecie la circostanza che tra il concedente ed il nuovo contraente fosse intervenuta, prima dell’introduzione del giudizio e dopo l’esercizio della prelazione, la risoluzione consensuale del rapporto.
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