Numero 5 - Sett - Ott 2022
La scissione parziale di una società agricola non comporta decadenza dalle agevolazioni p.p.c.
Con la scissione, disciplinata dall’art. 2506 c.c. (ex art. 2504 septies c.c), una società (scissa) assegna (non trasferisce) l’intero patrimonio o una parte dello stesso ad una o più società beneficiarie con assegnazione ai soci della società scissa delle azioni o delle quote delle società beneficiarie. Può, quindi, esservi una scissione «totale», quando la società scissa si estingue assegnando l’intero suo patrimonio a due o più società beneficiarie ed i soci (della società scissa) diventano soci delle nuove società, ovvero una scissione «parziale» quando la società scissa assegna solo una parte del suo patrimonio. In questo caso la società non si estingue ed i soci della società scissa, oltre a continuare a farvi parte, diventano anche soci di quelle beneficiarie. Si tratta, quindi, di una operazione straordinaria dettata solitamente dalla necessità di procedere ad una riorganizzazione aziendale, separando i vari settori produttivi e cedendo poi a terzi quelli più redditizi.
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