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ISSN 2421 – 4132 ONLINE

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  • Numero 3 - Mag - Giu 2019

    Le caratteristiche per la ruralità dei fabbricati strumentali

    Come noto, l’art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 557/1993 riconosce, ai fini fiscali, la «ruralità» alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. A differenza del precedente comma 3, riguardante i fabbricati ad uso abitativo, la norma pone quale unico requisito quello della loro effettiva destinazione ad una delle attività indicate dal suddetto art. 2135 c.c.

    Il comma in questione individua, quindi, le varie tipologie di costruzioni strumentali rurali destinate a quelle che possono ritenersi le attività «attualmente» rappresentative del variegato mondo agricolo; così intese, in quanto non si tratta di una elencazione meramente esaustiva dei fabbricati così individuati in quanto, leggendo attentamente la normativa di riferimento (l’espressione: «e in particolare» è di per sé indicativa), si evince che sussiste la possibilità di implementare l’elenco dell’art. 9, comma 3 bis, del d.l n. 557/1993 di nuove fattispecie di fabbricati anch’essi «strumentali», rispondenti all’esigenza di soddisfare quelle nuove attività agricole «connesse» che si prospetteranno e che andranno così ad affiancarsi a quelle già individuate dalla norma; questo in funzione, ovviamente, dell’evolversi stesso della tecnologia che coinvolge anche il comparto agricolo il quale, al pari degli altri settori economici, utilizza i moderni ritrovati che la ricerca scientifica mette a disposizione per sperimentare nuove opportunità di impiego dei derivati dalla coltivazione della «terra».

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    Luigi Cenicola